Egr. Signor Questore,
con nota Cat. E2/Gab/2021 del 30 aprile 2021 avente per oggetto l’esito dell’informazione preventiva in materia di orario di lavoro, si apprende con stupore che l’applicazione di tutti gli orari in deroga concordati a seguito delle intese ex art. 7 c. 6 ANQ sono validi fino la 31 ottobre 2021 e non al 31 dicembre 2021, come invece stabilito con l’informazione del 24 aprile u.s.
Al riguardo, questa Segretaria Provinciale, nel ribadire il proprio dissenso per i turni predisposti per i servizi “prevedibili e programmabili” per cui ha espresso voto contrario, preme far chiarezza su determinati aspetti normativi inderogabili, in particolare:
- con circolare nr. 557/RS/01/113(25)/5975 in materia di tavolo di confronto ex art. 25 ANQ sono stati espressi dei pareri vincolanti, tra cui quello di procedere con distinti accordi, da perfezionarsi con autonome votazioni finali, in caso siano proposti più orari in deroga e gli stessi siano riferiti a specifiche esigenze di singoli uffici o servizi.
- l’art. 7 c. 6 ANQ prevede che per l’adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 del l’ANQ, il titolare dell’ufficio interessato invia alle segreterie provinciali l’informazione in ordine al periodo, all’articolazione oraria da adottare (costituenti pertanto l’ordine del giorno) ed invita le OO.SS. all’incontro per il raggiungimento dell’accordo.
Pertanto, non devono essere prese in considerazione le condizioni poste da parte di altre OO.SS. durante la riunione non rientranti nell’ordine del giorno predisposto dal titolare dell’ufficio attraverso l’informazione ex art. 7 c. 6 ANQ. Ordine del giorno che deve rimanere tale, immutabile e certo, poiché solo su quanto stabilito in esso, anche riguardo al periodo, si concretizzano le raggiunte intese sugli accordi in deroga.
A tal proposito, si rammenta che il comma 6 dell’art. 7 ANQ ha natura negoziale; pertanto, né l’Amministrazione, né tantomeno le OO.SS. intervenute, hanno facoltà di provvedere unilateralmente alla modifica dei criteri stabiliti nell’informazione.
Nel caso di specie, essendo stata prevista al 31 dicembre 2021, la scadenza degli orari in deroga non può essere anticipata al 31 ottobre 2021.
Chiediamo, quindi, il puntuale rispetto di quanto stabilito nell’informazione in esame, diversamente questa Segreteria si vedrà costretta ad attivare la procedura ex art. 25 ANQ.
Ribadiamo, inoltre, la nostra posizione circa l’opportunità che la turnazione in quinta in deroga (che prevede l’aggiunta di 13 minuti a turno) sia permanente e, per coerenza, ne chiediamo fin d’ora la proroga “tacita” oltre il 31 dicembre p.v. con la sola informazione preventiva, non ritenendo necessario indire una nuova riunione.
Confidando in un positivo e tempestivo riscontro, si porgono distinti saluti.
Il Segretario Provinciale Generale SIAP